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Legge 24/11/2003 n. 326- al comma 11, capoverso "Art. 152", è inserita la seguente rubrica: "(Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali)"; - le parole: "del Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113" sono sostituite dalle seguenti: "del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115" e le parole: "citato Decreto legislativo n. 113 del 2002” sono sostituite dalle seguenti: "citato testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002". All'articolo 43: -al comma 1, l'espressione: "DPR” è sostituita dalle parole: "Decreto del Presidente della Repubblica"; - al comma 4, le parole: "a detto importo” sono sostituite dalle seguenti: "all'importo di cui al comma 3". -All'articolo 44: ovunque ricorrano, le espressioni: "c.p.c.” e “art.” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "del codice di procedura civile” e “articolo"; -al comma 1, le parole: "ai commi 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1 dell'articolo 14 della Legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6"; - al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: "versamento dei contributi previdenziali"la parola: "dell'“ è sostituita dalla seguente: "dall'"e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata"; -al comma 3, alinea, le parole da: "successivamente"fino alla fine dell'alinea, sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: "; -al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nè alla notifica di atto di precetto" e, nell'alinea della lettera b), la parola: "sostituire” è soppressa; -al comma 5, nel primo periodo, la parola: "contenute” è sostituita dalla seguente: "contenuti"e, nel quarto periodo, l'espressione: "leg.vo” è sostituita dalla parola: "legislativo"; - al comma 6, le . parole: "2° comma” sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma", e le parole: "così come modificato dall'art. 1 della Legge 19 luglio 1994, n. 451" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni"; -al comma 7, l'espressione: "e/o” è sostituita dalla parola: "o"; - al comma 8, nel primo periodo, le parole: "e di quelle esercenti attività commerciali di cui all'art. 2” sono sostituite dalle seguenti: ", nonchè di quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1"; - al comma 9, dopo 1a parola: "(INPDAP)", sono inserite le seguenti: "con riferimento"e, ovunque ricorrano, le parole: "all'articolo 7-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,” sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni"; -dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: "9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente: "7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del Decreto-Legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449". 9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le parole: "di 6.667.000 euro per l'anno 2003". Al medesimo comma le parole: "di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005” sono sostituite dalle seguenti: "di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007". 9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto- Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'u nità previsionale di base di conto capitale"Fondo speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. 9-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2002, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato Decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004". All'articolo 45: nella rubrica, le parole: "Legge 335/95" sono sostituite dalle seguenti: "Legge 8 agosto 1995, n. 335"; al comma 1, dopo la parola: "contributiva” è inserita la seguente: "pensionistica". All'articolo 47: -al comma 3, nel primo periodo, le parole: "all'articolo 13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1" e le parole: "iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL” sono soppresse e, nel secondo periodo, le parole: "approvato con D.P.R.” sono sostituite dalle seguenti: "di cui al Decreto del Presidente della Repubblica"; -al comma 5, le parole: "al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1"; - dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: "6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, nonchè coloro che alla data di entrata in vigore del presente Decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. 6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente Decreto. 6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del Decreto- Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236. 6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto". All'articolo 48: - le espressioni: "%” e “art.", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "per cento” e “articolo"; -al comma 5, alinea, l'espressione: "d.P.R.” è sostituita dalle parole: "regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica"; - al comma 5, lettera a), la parola: "farmacologia” è sostituita dalla seguente: "farmacologica"; - al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze"; -al comma 5, lettera c), dopo le parole: "criteri di costo” sono inserite le seguenti: "e di", e l'espressione: "G.U.” è sostituita dalle parole: "Gazzetta Ufficiale n. 207"; - al comma 5, lettera f), nel terzo periodo, dopo le parole: "articolo 4, comma 3", sono inserite le seguenti: "del Decreto-Legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla"e la parola: "della” è soppressa; -al comma 5, lettera l), dopo le parole: "delle terapie"le parole: "e delle” sono sostituite dalle seguenti: "contro le"; -al comma 6, le parole: "del comma 5” sono soppresse; - al comma 15, le parole: "articoli 8 e seguenti” sono sostituite dalle seguenti: "articoli 8 e 9"; - al comma 20, le parole: "un migliore” sono sostituite dalle seguenti: "una migliore"; - ai commi 23 e 31, la parola: "abrogate” è sostituita dalla seguente: "soppresse"; -al comma 32, le parole: "art. 9, comma 5, della Legge 8 agosto 2002, n. 178" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 7, comma 1, del Decreto- Legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2001, n. 405"; - al comma 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001". L'articolo 50 è sostituito dal seguente: "Art. 50. - (Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie) 1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonchè per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, con Decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera del cittadino (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TC, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonchè ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio. La TC reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonchè in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). |
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